Statuto

 

 

Art.1 – Denominazione e caratteri generali
E’ costituita con sede in via Fratelli Lumiere 24 nel Comune di Napoli l’ Associazione denominata “TerradiConfine” disciplinata dal presente statuto, che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art.2 – Scopi
L’ Associazione nasce dall’esigenza di promuovere lo sviluppo della periferia orientale di Napoli e intende porsi come punto di riferimento per i giovani di Ponticelli al fine di offrire loro opportunità di espressione attraverso la realizzazione di laboratori ludico/educativi ed animazione sociale.
Sostiene le attività e i progetti che favoriscono la tutela ambientale, sensibilizza alla cittadinanza attiva e alla cura ed al rispetto del territorio anche attraverso campagne d’informazione, manifestazioni, convegni, ecc…
Affermala cultura della legalità e la lotta alle mafie, alla criminalità organizzata e agli abusi di potere e s’impegna nella tutela dei diritti civili, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, dei giovani e degli anziani.
Sostiene e favorisce azioni di cittadinanza attivando progetti e laboratori sul corretto uso del riciclo proponendo percorsi didattici nelle scuole del territorio e organizzando numerose occasioni di incontro che coinvolgono adulti e ragazzi.
Realizza interventi atti a eliminare l’esclusione sociale realizzando attività di aggregazione e animazione sociale a favore di minori, adolescenti ed anziani in stato di difficoltà sociale.
Attiva laboratori permanenti di l’alfabetizzazione e recupero scolastico come pure attiva laboratori ludico- sportivi e di manipolazione creativa per minori.
L’ Associazionesostiene e tutela l’autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta ai risposta ai bisogni delle comunità.
L’ Associazione sostiene l’idea di uno Stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell’associazionismo
L’associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti, svolgendo attività di promozione della cultura della solidarietà e la cura dei beni comuni per ampliare la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini, quali membri attivi e partecipi della compagine sociale, anche attraverso attività di informazione sulla gestione della cosa pubblica al fine di renderli partecipi alla gestione del proprio territorio.

Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno.

Art. 4 – Domanda d’ammissione
Possono aderire all’ Associazione, associazioni e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione, ma la presentazione della domanda d’ammissione è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglioil cui giudizio deve sempre essere motivato e ratificato dall’ Assemblea Generale dei Soci.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e pertanto non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo, ma hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge .

Art. 5 – Soci
Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. I soci Fondatori hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. Sono Soci Ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, presentano regolare domanda e che ammessi dal Consiglio Direttivo si impegnano a dare il loro contributo personale a tutte le attività dell’associazione. L’acquisizione della qualità di socio ordinario comporta l’assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione; essi sono tenuti altresì ad osservare tutte le deliberazioni dell’Assemblea e le decisioni che il Consiglio Direttivo adotterà. I soci ordinari corrispondono annualmente la quota associativa ed hanno diritto di voto nelle assemblee. I soci ordinari possono accedere a tutte le cariche elettive.
Sono Soci Sostenitori tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, Enti ed Istituzioni pubblici e/o privati che, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendano favorire il raggiungimento degli stessi con l’elargizione di un particolare sostegno economico, statuito nel limite minimo dal Consiglio Direttivo di anno in anno. I soci sostenitori assumono tali qualità con l’elargizione di cui sopra, accettata dall’Associazione, la mantengono per un anno, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali
Sono Soci Onorari: sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione ovvero la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a personalità eminenti a cui l’Associazione voglia tributare omaggio quali ,non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’Associazione, a frequentare la sede sociale.
Gli associati sono tenuti a osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi sociali.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7 – Decadenza della qualifica di socio
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
Decesso del socio o di scioglimento dell’associazione;
Dimissione volontaria;
Mancato rinnovo del tesseramento annuale e mancato versamento delle quote sociali entro le scadenze prestabilite dagli organi sociali;
Diffamazione nei confronti dell’ associazione;
Divulgazione di informazioni riservate dell’ Associazione;
Condanna penale in via definitiva;
Assenze immotivate tali da nuocere il buon andamento del sodalizio;
Falsificazione di atti personali e dell’associazione;
Morosità protrattasi per un periodo tale da essere considerato oggetto di radiazione;
Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 – Gli organismi sociali
Gli organismi sociali sono:
L’ Assemblea generale dei soci
Il Consiglio
Il Presidente
Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo di gratuità.

Art. 9 – L’ Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa ha il compito di:
Giudicare la domanda di ammissione all’ Associazione
Discutere ed approvare il programma generale dell’ Associazione
Discutere ed approvare i Regolamenti
Discutere ed approvare le proposte di modifica dello statuto
Discutere e approvare il programma annuale di attività
Discutere ed approvare il Bilancio Preventivo e il bilancio consuntivo, nonché eventuali variazioni di bilancio;
Discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale
Eleggere il Presidente
Eleggere il Consiglio
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’ Assemblea Generale dei Soci è compito del Consiglio.
La convocazione avviene tramite avviso scritto, o e-mail contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima dell’ adunanza.
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della
richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Il carattere sociale dell’ Assemblea è di tipo deliberativo.

Art. 10 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’ assemblea straordinaria delibera solo sulle seguenti materie:
Approvazione e modificazione dello statuto sociale
Scioglimento dell’associazione.

Art. 11 – Validità assemblare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con il raggiungimento del numero legale pari alla maggioranza assoluta dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita in convocazione successiva con il raggiungimento del numero legale pari ad un ¼ dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’ Assemblea ordinaria in convocazione successiva deve essere convocata dal Consiglio almeno 7 giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio può rappresentare in assemblea e nel Consiglio, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
La delega scritta deve essere conforme ai specifici punti all’ordine del giorno preposti nella convocazione degli organismi sociali.

Art. 13 – Il Consiglio
Il Consiglio è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri compreso il Presidente e nel proprio ambito nomina il vice presidente associazione, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza . Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera è rinviata al seguente Consiglio, in caso di rinnovata parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente oppure sotto richiesta di tre Consiglieri.
Ha il compito di:
Giudicare la domanda di ammissione all’ Associazione
Eleggere il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere
Redigere il programma generale dell’ Associazione
Redigere i Regolamenti
Redigere le proposte di modifica dello statuto
Redigere il programma annuale di attività
Redigere il Bilancio Preventivo e il bilancio consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
Redigere il piano di Tesseramento sociale annuale
Convocare l’ Assemblea Generale dei Soci.
Il carattere sociale del Consiglio è di tipo propositivo.

Art.14 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento organizzativo. Dirige l’ Associazione per delega dell’ Assemblea Generale dei Soci.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi. E’ membro di diritto del Consiglio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al vice Presidente fino alla nuova elezione del Presidente.
La carica di Presidente e di Vicepresidente dell’ Associazione è incompatibile con cariche politiche ed istituzionali.

Art. 15 – Il Segretario
Il Segretario del Consiglio redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Art. 16 – Il Tesoriere
Il Tesoriere dell’ Associazione si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio.

Art.17 – Elezione organismi sociali
L’elezione degli organismi sociali ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 18 – Anno Sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 19 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dagli organi sociali, dai contributi di privati, di enti ed associazioni, da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio, da rimborsi derivanti da convenzioni, da ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Art. 20 –Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci ordinari con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge ai sensi dell’art.5 comma 4 della legge 266/91.

Art 21 – Norme finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

 

Statuto

 

Art.1 – Denominazione e caratteri generali

E’ costituita con sede in via Fratelli Lumiere 24 nel Comune di Napoli l’ Associazione denominata “TerradiConfine” disciplinata dal presente statuto, che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci

 

 

Art.2 – Scopi

L’ Associazione nasce dall’esigenza di promuovere lo sviluppo della periferia orientale di Napoli e intende porsi come punto di riferimento per i giovani di Ponticelli al fine di offrire loro opportunità di espressione attraverso la realizzazione di laboratori ludico/educativi ed animazione sociale.

Sostiene le attività e i progetti che favoriscono la tutela ambientale, sensibilizza alla cittadinanza attiva e alla cura ed al rispetto del territorio anche attraverso campagne d’informazione, manifestazioni, convegni, ecc…

Affermala cultura della legalità e la lotta alle mafie, alla criminalità organizzata e agli abusi di potere e s’impegna nella tutela dei diritti civili, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, dei giovani e degli anziani.

Sostiene e favorisce azioni di cittadinanza attivando progetti e laboratori sul corretto uso del riciclo proponendo percorsi didattici nelle scuole del territorio e organizzando numerose occasioni di incontro che coinvolgono adulti e ragazzi.

 

 

 

 

 

Realizza interventi atti a eliminare l’esclusione sociale realizzando attività di aggregazione e animazione sociale a favore di minori, adolescenti ed anziani in stato di difficoltà sociale.

Attiva laboratori permanenti di l’alfabetizzazione e recupero scolastico come pure attiva laboratori ludico- sportivi e di manipolazione creativa per minori.

L’ Associazione sostiene e tutela l’autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta ai risposta ai bisogni delle comunità.

L’ Associazione sostiene l’idea di uno Stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell’associazionismo

L’associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti, svolgendo attività di promozione della cultura della solidarietà e la cura dei beni comuni per ampliare la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini, quali membri attivi e partecipi della compagine sociale, anche attraverso attività di informazione sulla gestione della cosa pubblica al fine di renderli partecipi alla gestione del proprio territorio.

 

 

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno.

 

 

Art. 4 – Domanda d’ammissione

Possono aderire all’ Associazione, associazioni e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione, ma la presentazione della domanda d’ammissione è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio il cui giudizio deve sempre essere motivato e ratificato dall’ Assemblea Generale dei Soci.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e pertanto non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo, ma hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge .

 

 

 

 

Art. 5 – Soci

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. I soci Fondatori hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. Sono Soci Ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, presentano regolare domanda e che ammessi dal Consiglio Direttivo si impegnano a dare il loro contributo personale a tutte le attività dell’associazione. L’acquisizione della qualità di socio ordinario comporta l’assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione; essi sono tenuti altresì ad osservare tutte le deliberazioni dell’Assemblea e le decisioni che il Consiglio Direttivo adotterà. I soci ordinari corrispondono annualmente la quota associativa ed hanno diritto di voto nelle assemblee. I soci ordinari possono accedere a tutte le cariche elettive.

Sono Soci Sostenitori tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, Enti ed Istituzioni pubblici e/o privati che, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendano favorire il raggiungimento degli stessi con l’elargizione di un particolare sostegno economico, statuito nel limite minimo dal Consiglio Direttivo di anno in anno. I soci sostenitori assumono tali qualità con l’elargizione di cui sopra, accettata dall’Associazione, la mantengono per un anno, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali

Sono Soci Onorari: sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione ovvero la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a personalità eminenti a cui l’Associazione voglia tributare omaggio quali ,non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali

 

 

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’Associazione, a frequentare la sede sociale.

Gli associati sono tenuti a osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

 

 

Art. 7 – Decadenza della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • Decesso del socio o di scioglimento dell’associazione;

  • Dimissione volontaria;

  • Mancato rinnovo del tesseramento annuale e mancato versamento delle quote sociali entro le scadenze prestabilite dagli organi sociali;

  • Diffamazione nei confronti dell’ associazione;

  • Divulgazione di informazioni riservate dell’ Associazione;

  • Condanna penale in via definitiva;

 

 

  • Assenze immotivate tali da nuocere il buon andamento del sodalizio;

  • Falsificazione di atti personali e dell’associazione;

  • Morosità protrattasi per un periodo tale da essere considerato oggetto di radiazione;

  • Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.

 

 

Art. 8 – Gli organismi sociali

Gli organismi sociali sono:

  • L’ Assemblea generale dei soci

  • Il Consiglio

  • Il Presidente

Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo di gratuità

 

 

Art. 9 – L’ Assemblea generale dei soci

L’assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa ha il compito di:

  • Giudicare la domanda di ammissione all’ Associazione

  • Discutere ed approvare il programma generale dell’ Associazione

  • Discutere ed approvare i Regolamenti

  • Discutere ed approvare le proposte di modifica dello statuto

  • Discutere e approvare il programma annuale di attività

  • Discutere ed approvare il Bilancio Preventivo e il bilancio consuntivo, nonché eventuali variazioni di bilancio;

  • Discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale

  • Eleggere il Presidente

  • Eleggere il Consiglio

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’ Assemblea Generale dei Soci è compito del Consiglio.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, o e-mail contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima dell’ adunanza.

La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della

 

 

 

 

 

richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio.

L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Il carattere sociale dell’ Assemblea è di tipo deliberativo.

 

 

Art. 10 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’ assemblea straordinaria delibera solo sulle seguenti materie:

  • Approvazione e modificazione dello statuto sociale

  • Scioglimento dell’associazione.

 

 

Art. 11 – Validità assemblare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con il raggiungimento del numero legale pari alla maggioranza assoluta dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita in convocazione successiva con il raggiungimento del numero legale pari ad un ¼ dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’ Assemblea ordinaria in convocazione successiva deve essere convocata dal Consiglio almeno 7 giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

Art. 12 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio può rappresentare in assemblea e nel Consiglio, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La delega scritta deve essere conforme ai specifici punti all’ordine del giorno preposti nella convocazione degli organismi sociali.

 

 

 

 

Art. 13 – Il Consiglio

Il Consiglio è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri compreso il Presidente e nel proprio ambito nomina il vice presidente associazione, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza . Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera è rinviata al seguente Consiglio, in caso di rinnovata parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente oppure sotto richiesta di tre Consiglieri.

Ha il compito di:

  • Giudicare la domanda di ammissione all’ Associazione

  • Eleggere il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere

  • Redigere il programma generale dell’ Associazione

  • Redigere i Regolamenti

  • Redigere le proposte di modifica dello statuto

  • Redigere il programma annuale di attività

  • Redigere il Bilancio Preventivo e il bilancio consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;

  • Redigere il piano di Tesseramento sociale annuale

  • Convocare l’ Assemblea Generale dei Soci.

Il carattere sociale del Consiglio è di tipo propositivo.

 

 

Art.14 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento organizzativo. Dirige l’ Associazione per delega dell’ Assemblea Generale dei Soci.

Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi. E’ membro di diritto del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al vice Presidente fino alla nuova elezione del Presidente.

La carica di Presidente e di Vicepresidente dell’ Associazione è incompatibile con cariche politiche ed istituzionali.

 

 

Art. 15 – Il Segretario

Il Segretario del Consiglio redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

 

 

 

 

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dell’ Associazione si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio.

 

Art.17 – Elezione organismi sociali

L’elezione degli organismi sociali ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

 

Art. 18 – Anno Sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

 

Art. 19 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dagli organi sociali, dai contributi di privati, di enti ed associazioni, da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio, da rimborsi derivanti da convenzioni, da ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

 

Art. 20 –Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci ordinari con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge ai sensi dell’art.5 comma 4 della legge 266/91.

 

Art 21 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *